Art. 2.

      1. Fatto salvo il mantenimento degli uffici già esistenti nella città di Catanzaro, si provvede alla necessaria organizzazione funzionale del nuovo capoluogo di provincia di cui al comma 2 dell'articolo 1 anche attraverso l'istituzione nella città di Lamezia Terme di nuovi uffici o di sedi distaccate degli uffici pubblici già esistenti nella città di Catanzaro, funzionali ad una migliore organizzazione del lavoro e dei servizi resi.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.